DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI


Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati.
In caso di omessa pubblicazione i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di specifici moduli o formulari, l'amministrazione infatti non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo di moduli o la mancanza di atti o documenti, se non pubblicati ed espressamente identificati.
La P.A. potrà però invitare l'istante ad integrare la documentazione in un tempo congruo.
Autocertificazione 
Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183  recante "Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in particolare:
1 Le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle “amministrazioni procedenti” si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Entro trenta giorni, l’Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di controllo provenienti dalle “amministrazioni procedenti”.
2. Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:
a. L’Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato; 
b. la firma non deve essere più autenticata. 
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio;
c. la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
d. vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Modulistica allegata – scaricabile
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Allegati

Pagina aggiornata il 03/07/2015